Contatti

Via Aurelia 1100 CAP 00166 ROMA

+ 39 3426304692

info@adstudiodonofrio.it
a.donofrio@architettureroma.it

PEC: an.donofrio@pec.archrm.it

Seguici

Tutto quello che c’è è da sapere quando dobbiamo demolire o costruire un muro o introdurre una porta.

Per avere una idea chiara su come comportarsi, nel rispetto delle leggi vigenti, la prima cosa da capire, in caso di variazioni strutturali (es. demolire, creare un tramezzo o una porta) è se l’intervento riguarda strutture portanti oppure no.

Nel caso in cui si dovesse operare su di un muro portante sarà necessario valutare, in modo preliminare, la dimensione delle modifiche strutturali (in caso di demolizioni) e, al tempo stesso, come rinforzare il muro per garantirne la stabilità.

Per questo motivo è fondamentale rivolgersi ad un professionista (quali architetti, ingegneri, geometri), che possa verificare la tipologia di muro interessato e definire i passi necessari da compiere a livello di valutazione e gestione del lavoro, e anche burocratico.

Nel caso si andasse ad operare su di un muro portante, ci sarà la necessità, come detto, di definire accuratamente le corrette dimensioni dell’opera muraria (nel rispetto della normativa inerente i requisiti igienico-sanitari dei locali), definire la corretta modalità per rinforzare il muro attraverso un progetto strutturale dell’intervento, sempre soggetto a deposito presso il Genio Civile, istruire le pratiche burocratiche necessarie come SCIA o CILA (a seconda del tipo di intervento) e comunicare l’avvenuto collaudo, l’aggiornamento catastale a lavori ultimati, e, contestualmente, valutare gli impatti economici dell’intera attività.

Nel caso si andasse ad operare su un muro NON portante, l’intervento sarà più snello a livello burocratico ed operativo. Non ci sarà bisogno di depositare il progetto presso il Genio Civile, di rinforzare il muro originario e non ci saranno vincoli di dimensioni, ovviamente sempre nel rispetto della normativa inerente i requisiti igienico-sanitari dei locali. Si provvederà ad istruire una CILA e comunicare l’aggiornamento catastale a lavori ultimati.

 

by ADStudio D’Onofrio

Necessità di una PERIZIA, scopri le differenze e quella che fa per te

Quando ci capita di avere la necessità di produrre una perizia, spesso non sappiamo chi è il professionista adeguato e, ancora più spesso, i costi richiesti per una “stessa tipologia di perizia” sono diversi e, inspiegabilmente, non paragonabili.

Avere una idea chiara sul significato e i contenuti richiesti, ci aiuta a valutare e a scegliere il professionista in grado di produrre la soluzione fatta su misura per noi.

Esclusivamente un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.) è titolato, a seconda dei casi, a predisporre una perizia atta ad esprime un parere, di tipo quantitativo o qualitativo, riguardante una specifica tematica.

La perizia è necessaria in molteplici contesti (normativi, contabili, legali, ecc.), per definire, in coerenza con quanto richiesto dalla legge, lo stato, la stima o la conformità in un certo contesto.

A prescindere dall’oggetto della perizia, sulla base della certificazione legale necessaria, può essere suddivisa in tre tipologie fondamentali, come di seguito descritto.

La perizia semplice, è una relazione redatta e firmata da un tecnico abilitato, che, a seguito della raccolta di dati e informazioni, redige una risposta a quanto richiesto. Non appone alcuna asseverazione (certificazione) circa il contenuto. 

La perizia asseverata, viene redatta dal tecnico abilitato, che ne assevera (certifica) la veridicità dei contenuti, la correttezza, la completezza, assumendosene la completa responsabilità.

La perizia giurata, più forte dal punto di visto legale, è anche la più delicata e “pericolosa” per il tecnico, in quanto, in caso di falsa attestazione giurata si configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale. Il tecnico abilitato, procede a redigere la relazione, ne assevera la completezza e veridicità dei contenuti e firma il documento di fronte ad un pubblico ufficiale (notaio o cancelliere). 

Il costo per una perizia semplice, giurata o asseverata, si compone di varie voci. Partendo dal costo della perizia definito dal tecnico sulla base della complessità dell’oggetto della perizia da predisporre, va eventualmente sommata, la componente per asseverare o giurare la perizia stessa. In questi ultimi casi, come detto, il tecnico si assume una serie di responsabilità penali circa la veridicità delle sue affermazioni e la professionalità con cui ha redatto la perizia. Il rischio e la responsabilità si pagano. Anche in questo caso dipende dall’oggetto del parere. Si sommano infine anche eventuali costi di segreteria (es. marche da bollo e diritti richiesti dal Tribunale).

 

by ADStudio D’Onofrio

Cessione del credito: procedura per Ecobonus, ristrutturazione, Superbonus

Prima del 1 gennaio 2020 le spese sostenute per ristrutturare o riqualificare energeticamente la propria casa potevano essere portate in detrazione dalle tasse future in 10 anni.

Ad oggi questa possibilità è ancora in vigore. In alternativa, si può scegliere di cedere tale credito ad un istituto abilitato (una banca, poste italiane o una assicurazione), ottenendo immediatamente il risarcimento totale al netto di una commissione applicata dall’istituto che eseguirà la transazione. 

In modo preliminare è fondamentale selezionare l’istituto finanziario a cui cedere il proprio credito. La componente burocratica da dover gestire è, ad oggi, una discriminante molto importante, seguita poi dalla percentuale di commissione applicata dall’istituto stesso.

Una volta selezionato l’istituto a cui affidarsi, i vantaggi sono evidenti. Per tutti, ottenere immediatamente il rimborso che può essere utilizzato a saldo dei lavori (dando maggiore liquidità al committente). Per coloro che abitualmente versano tasse IRPEF ridotte, per i quali la detrazione non sarebbe applicabile.

Tale opzione è applicabile in caso di Superbonus per recupero del patrimonio edilizio, ottimizzazione efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica elettrica.

Abbiamo fatto cenno, precedentemente, alla parte burocratica da gestire. In sintesi si dovrà selezionare l’istituto e attivare una richiesta per la cessione corredata da una serie di documenti e, contestualmente, comunicare alla agenzia delle entrate la cessione. Se la domanda di cessione viene validata e approvata si riceverà, successivamente, l’intero importo rimborsabile al netto della commissione trattenuta dall’istituto operante.

 

by ADStudio D’Onofrio

Detrazioni Fiscali: Bonus Ristrutturazione

Bonus Ristrutturazioni 2021 detrazioni fiscali

Con il bonus ristrutturazioni (art. 16.bis DPR 917/86), l’Agenzia delle Entrate restituisce il 50% delle spese affrontate in detrazioni Irpef tramite la restituzione della somma scalandola dalle tasse future, applicabile nei 10 anni successivi. Dal 2020, in alternativa alla detrazione pluriennale dalle tasse, si può cedere il credito all’impresa edile o alle banche, ottenendo i soldi immediatamente.

L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio delle detrazioni per ristrutturazione è di euro 96.000 (IVA inclusa). L’ammontare massimo della detrazione è dunque pari a 48.000 euro in 10 rate annuali (massimo 4.800 euro di detrazione all’anno).

La detrazione Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia spetta esclusivamente a chi effettua il pagamento mediante bonifico bancario con una specifica causale. Molte banche hanno predisposto bonifici pre-compilati con la causale appropriata, contenente le informazioni necessarie, come nell’esempio riportato di seguito, “Lavori edilizi (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) – Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___, C.f. beneficiario detrazione_________”.

La detrazione spetta indistintamente in caso di prima casa o seconda casa.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta a:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • il familiare convivente, il promissario acquirente (a seguito di compromesso), il coniuge separato assegnatario dell’immobile, il componente dell’unione civile e il convivente more uxorio.

Detta detrazione fiscale per le ristrutturazioni, è concessa in caso di manutenzione ordinaria realizzate nelle parti ad uso esclusivo, come gli appartamenti, rientrano nel bonus ristrutturazione solo se realizzate contemporaneamente ad almeno un’opera di manutenzione straordinaria quali, risanamento, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia. All’interno della manutenzione ordinaria possiamo quindi citare gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Alcuni esempi sono la tinteggiatura, la sostituzione della pavimentazione, il trattamento del parquet, la sostituzione dei sanitari, il rifacimento di impianti, delle finestre, delle porte etc.

In associazione a tali lavori è possibile attivare anche interventi sulle pertinenze delle case che possono essere detratte sempre al 50%. Ad esempio, la sostituzione dell’avvolgibile del garage o della cantina, ecc.

 

by ADStudio D’Onofrio