Con il bonus ristrutturazioni (art. 16.bis DPR 917/86), l’Agenzia delle Entrate restituisce il 50% delle spese affrontate in detrazioni Irpef tramite la restituzione della somma scalandola dalle tasse future, applicabile nei 10 anni successivi. Dal 2020, in alternativa alla detrazione pluriennale dalle tasse, si può cedere il credito all’impresa edile o alle banche, ottenendo i soldi immediatamente.
L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio delle detrazioni per ristrutturazione è di euro 96.000 (IVA inclusa). L’ammontare massimo della detrazione è dunque pari a 48.000 euro in 10 rate annuali (massimo 4.800 euro di detrazione all’anno).
La detrazione Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia spetta esclusivamente a chi effettua il pagamento mediante bonifico bancario con una specifica causale. Molte banche hanno predisposto bonifici pre-compilati con la causale appropriata, contenente le informazioni necessarie, come nell’esempio riportato di seguito, “Lavori edilizi (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) – Pagamento fattura n. ___ del___ a favore di ___ partita Iva ___, C.f. beneficiario detrazione_________”.
La detrazione spetta indistintamente in caso di prima casa o seconda casa.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta a:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari (affittuari) o comodatari;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l’azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
- soci di cooperative divise e indivise;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- il familiare convivente, il promissario acquirente (a seguito di compromesso), il coniuge separato assegnatario dell’immobile, il componente dell’unione civile e il convivente more uxorio.
Detta detrazione fiscale per le ristrutturazioni, è concessa in caso di manutenzione ordinaria realizzate nelle parti ad uso esclusivo, come gli appartamenti, rientrano nel bonus ristrutturazione solo se realizzate contemporaneamente ad almeno un’opera di manutenzione straordinaria quali, risanamento, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia. All’interno della manutenzione ordinaria possiamo quindi citare gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Alcuni esempi sono la tinteggiatura, la sostituzione della pavimentazione, il trattamento del parquet, la sostituzione dei sanitari, il rifacimento di impianti, delle finestre, delle porte etc.
In associazione a tali lavori è possibile attivare anche interventi sulle pertinenze delle case che possono essere detratte sempre al 50%. Ad esempio, la sostituzione dell’avvolgibile del garage o della cantina, ecc.
by ADStudio D’Onofrio
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